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23 feb 2016

Viaggio cancellato: L'agenzia paga i danni anche se l'inadempimento è imputabile a terzi (sentenza Tribunale di Roma)

Viaggio cancellato: L'agenzia paga i danni anche se l'inadempimento è imputabile a terzi (sentenza Tribunale di Roma)Viaggio cancellato? L'agenzia paga i danni anche se l'inadempimento è imputabile a terzi. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto al risarcimento di una coppia, avvisata della cancellazione del viaggio solo due giorni prima della partenza.

Tra le voci di danno recentemente riconosciute dal nostro ordinamento, una che assume una certa rilevanza è quella del danno da vacanza rovinata.
Su di esso recentemente si è pronunciata la nona sezione civile del Tribunale di Roma, con la sentenza numero 9757/2015, precisando che l'agenzia di viaggi risponde della cancellazione del viaggio anche se l'inadempimento è imputabile alla società di servizi. 

Nel caso di specie, ad aver involontariamente rinunciato al sogno di attraversare la linea Transiberiana era una coppia di coniugi: solo due giorni prima della prevista partenza, i due erano stati avvisati per telefono dell'improvvisa cancellazione del viaggio per cause non imputabili al tour operator e si erano trovati costretti a ripiegare su una vacanza alternativa con aggravio di costi.  Per l'agenzia di viaggi scatta dunque il risarcimento: oltre ventimila euro a titolo di danno patrimoniale e quindicimila euro per danno da vacanza rovinata. 

Il codice del consumo, infatti, prevede il diritto del cliente, dinanzi all'annullamento di un pacchetto turistico non imputabile a sua colpa, di usufruire di un altro viaggio di qualità almeno equivalente senza supplementi economici o di un viaggio di qualità inferiore ma con la restituzione della differenza di prezzo o di essere rimborsato entro sette giorni dal recesso o dalla cancellazione del viaggio della somma corrisposta.

Dinanzi alla prova che il viaggio è stato annullato solo due giorni prima della partenza e in assenza di alcuna dimostrazione da parte dell'agenzia che il recesso sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'organizzatore il risarcimento non può essere quindi negato.

Fonte: www.studiocataldi.it

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