Masthead Native

30 set 2016

Dichiarazione Precompilata 2017: le novità dalle spese per il veterinario agli occhiali

 Dichiarazione Precompilata 2017: le novità  dalle spese per il veterinario agli occhiali
L'Agenzia delle Entrate e il MEF hanno stabilito nuove categorie di spesa che debutteranno automaticamente nella dichiarazione precompilata 2017. Vediamo quali novità ci attendono...
Nella dichiarazione precompilata 2017, è contemplato un ampliamento della platea di soggetti tenuti a comunicare le spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sts). 

Tale provvedimento, promosso dall'Agenzia delle Entrate, tende a disporre le tipologie di spesa che confluiranno nella dichiarazione, con novità interessanti come ad esempio quelle per spese veterinarie, servizi sanitari erogati dalle "parafarmacie" e per gli occhiali da vista.


Sono diversi i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, come disposto dal d.m. del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 settembre, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze detta le opportune regole operative: si tratta di nuove categorie che saranno automaticamente onerate alla trasmissione, come veterinari, infermieri, psicologi, ostetriche tecnici di radiologia, esercenti commerciali di parafarmacie e ottici. 

I veterinari dovranno inviare le informazioni riguardanti sia l'acquisto di medicinali per uso veterinario che le spese sostenute dalle persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal Dm 289/2001, beneficiari della detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c-bis del Tuir), mentre psicologi, ostetriche, tecnici di radiologia e infermieri dovranno inviare le informazioni relative alle prestazioni sanitarie. 

In particolare gli esercizi commerciali che vendono farmaci non soggetti a prescrizione e sono in possesso per l'identificazione per tracciare il farmaco (definiti riduttivamente nel provvedimento come "parafarmacie") dovranno per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa, inviare le informazioni circa farmaci acquistati (anche omeopatici e a uso veterinario), dispositivi medici con marcatura CE e servizi erogati dalla parafarmacia (ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna), nonché spese agevolabili solo a particolari condizioni, come protesi e assistenza integrativa. Anche l'ottico sarà tenuto a trasmettere le informazioni riguardanti dispositivi medici a marcatura CE e altre spese detraibili, ad esempio quelle per gli occhiali da vista. 

I dati comunicati al Sts saranno quelli del documento fiscale che attesta la spesa (data, tipologia e importo della spesa), compreso il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria del contribuente a cui si riferisce la spesa o rimborso. Al cittadino, come da parere del Garante della privacy, l'Agenzia concede comunque la possibilità di opporsi alla comunicazione e all'utilizzo delle informazioni personali relative alle spese oggetto dei nuovi obblighi di trasmissione. D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2016 Agenzia delle Entrate, provv. 142369 del 15/09/2016 

Fonte: www.StudioCataldi.it 

Nessun commento:

Posta un commento